Art. 6.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 10.000.000 di euro per l'anno 2006 e in 20.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.